Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa di seguito specificati.
I. Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024:
II. Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:
III. Spese sostenute nel 2027:
IV. Spese sostenute dal 2028 al 2033:
V. Spese sostenute dal 2034:
PERCENTUALI DI DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA
SOSTENIMENTO DELLA SPESA | IMMOBILE INTERESSATO ALLA RISTRUTTURAZIONE | PERCENTUALE DETRAZIONE | LIMITE SPESA |
entro il 2024 | TUTTE LE ABITAZIONI | 50% | 96.000 euro |
anni 2025-2026 | ABITAZIONE PRINCIPALE e se la spesa è pagata dal proprietario dell’immobile o da chi è titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso | 50% | 96.000 euro |
ALTRI CASI in cui è ammessa la detrazione | 36% | 96.000 euro | |
anno 2027 | ABITAZIONE PRINCIPALE e se la spesa è pagata dal proprietario dell’immobile o da chi è titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso | 36% | 96.000 euro |
ALTRI CASI in cui è ammessa la detrazione | 30% | 96.000 euro | |
anni 2028-2033 | TUTTE LE ABITAZIONI nei casi in cui è ammessa la detrazione | 30% | 48.000 euro |
dal 2034 | TUTTE LE ABITAZIONI nei casi in cui è ammessa la detrazione | 36% | 48.000 euro |
QUANDO E A CHI SPETTANO LE DETRAZIONI MAGGIORI
Per usufruire delle percentuali più elevate di detrazione (50% per le spese del 2025 e 2026 e 36% per quelle del 2027) sono richiesti i seguenti due requisiti:
Nei casi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 19 giugno 2025:
Infine, in presenza di tutti i requisiti richiesti per poter richiedere la maggiorazione dell’aliquota di detrazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.
CONTRIBUENTI CON REDDITO SUPERIORE A 75.000 EURO
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, della legge n. 207/2024) ha introdotto per i possessori di redditi elevati un limite agli oneri e alle spese detraibili.
In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2025, l’articolo 16-ter del Tuir prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall’Irpef, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fino a un determinato importo.
Tale importo va calcolato moltiplicando un “importo base” (che decresce all’aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico).
L’importo base è pari a:
Il coefficiente da utilizzare è invece pari a:
Nel calcolo dell’importo massimo detraibile si considerano anche le spese per gli interventi edilizi. Restano escluse soltanto le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno. Se, per esempio, nel 2025 si sostengono spese di manutenzione straordinaria per 20.000 euro, detraibili in 10 anni, nel calcolo dell’importo massimo detraibile va considerata solo la rata dell’anno, pari a 2.000 euro.
Sono esclusi, in ogni caso, dal calcolo del plafond le rate residue di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.
Con la circolare n. 6/E – pdf del 29 maggio 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (attualmente disciplinata dall’art. 14 del decreto legge n. 63/2013).
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per il recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può richiedere, per le medesime spese, soltanto uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.
Per espressa previsione normativa (articolo 16-bis, comma 6, del Tuir), le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono invece cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio – decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), anche se ridotte nella misura del 50%.
Pertanto, sulle spese sostenute per gli immobili vincolati:
